TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA 
            lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1019/2022 il  Giudice  del
Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 30/06/2022, ha pronunciato la seguente  ordinanza  di
rimessione alla Corte costituzionale nel ricorso ex art.  700  c.p.c.
ante causam promosso da R.  M.  (C.F...:  )  e  S.  B.  S.  (C.F...):
entrambe rappresentate e difese  in  giudizio  dagli  avv.ti  Roberto
Massari        (C.F.:         MSSRRT50B03B157F         -         pec:
roberto.massari@brescia.pecavvocati.it)  e   Carlo   Massari   (C.F.:
MSSCRL88C22B157B  -  pec:   carlo.massari@brescia.pecavvocati.it)   e
Giulia     Belometti     (C.F.      BLMGLI89S64B157V      -      pec:
giulia.belometti@brescia.pecavvocati.it) del  Foro  di  Brescia,  con
domicilio eletto presso lo studio  degli  Avv.ti  Roberto  Massari  e
Carlo Massari in Brescia) ricorrenti; 
    contro  A.  S.  "Comune  di  C.  ",   in   persona   del   legale
rappresentante dr.  S. C. , con  sede  a  C.  (...  )  in  ,  C.F.  ,
rappresentata  e  difesa  dall'Avv.  Cristina  Lucrezia  Biati   (CF.
BTICST80L64D918X, pec: cristinalucrezia.biati@brescia.pecavvocati.it)
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito  a
Lumezzane (BS) resistente; 
    Rilevato  che  R.  M.  e  S.  B.  S.  sono  dipendenti  a   tempo
indeterminato della A. S. di  C.   -  Residenza  Socio  Assistenziale
(Casa di Riposo) con profilo professionale di  assistente  ausiliaria
sanitaria; 
        - le ricorrenti sono  state  sospese  con  provvedimento  del
Direttore dell'Azienda in data ... con decorrenza dal  a  motivo  del
mancato adempimento all'obbligo vaccinale senza retribuzione o  altro
compenso o emolumento comunque denominato ai sensi  dell'art.  4  ter
comma 3 del D.L. n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021  n.  76,
in conseguenza dell'entrata in vigore del D.L. n. 172 del  26.11.2021
che ha esteso l'obbligo di vaccinazione per tutto il personale "  che
svolge a qualsiasi  titolo  la  propria  attivita'  lavorativa  nelle
strutture di  cui  all'articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502"; 
        - le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto a
percepire un assegno alimentare per tutto il periodo  di  sospensione
in considerazione dell'impossibilita' di  far  fronte  alle  primarie
esigenze di vita loro  e  dei  famigliari  a  loro  carico  invocando
l'applicazione nei loro confronti  del.  disposto  dell'art.  82  del
D.P.R. n. 3 del 1957 e della contrattazione collettiva  del  comparto
sanita' nonche' dell'art. 41 del CCNL sanita' Privata AIOP, personale
non medico (richiamato nel loro contratto di lavoro), affermando  che
la preclusione dell'art. 4 del D.L.  44/2021,  riferendosi  ad  "ogni
emolumento", non pare impeditiva del  riconoscimento  di  un  assegno
alimentare che si fonda sul presupposto diverso e distinto da  quello
del corrispettivo per un'attivita' lavorativa, attenendo  ad  aspetti
di carattere meramente alimentare e dei bisogni della vita; 
        -  R.  M.  e  S.  B.   S.   in   subordine   hanno   eccepito
l'incostituzionalita' della disposizione applicata in relazione  alla
esclusione anche da un sussidio  alimentare  sostenendo:  a)  che  la
sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro prevista dall'art. 4 ter comma 3 del  D.L.  n.  44/2021  conv.
dalla legge 28 maggio 2021 n.76, ha natura cautelare  al  pari  della
sospensione  prevista  dall'art.  68  del  CCNL  comparto  sanita'  e
dall'art. 41 del CCNL sanita' Privata AIOP; b) la mancata  previsione
di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi  dell'art.
4 ter comma 3 del D.L. n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.
76 risulta discriminatoria e viola  gli  articoli  3,  32  c.2  della
Costituzione e lede altresi' il diritto ad  una  esistenza  libera  e
dignitosa conseguente all'impossibilita' di percepire  alcun  reddito
per il sostentamento proprio e dei propri famigliari; 
        - l' A. S.  "Comune di C. ", si  e'  costituita  in  giudizio
chiedendo il rigetto  del  ricorso  sostenendo  la  legittimita'  del
proprio  operato  conforme  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  e
sottolineando  che   le   ricorrenti,   entrambe   ausiliarie   socio
assistenziali, erano addette al servizio di assistenza di anziani non
autosufficienti e quindi ad una mansione  lavorativa  direttamente  e
strettamente a contatto con i pazienti anziani della struttura; 
        - in  merito  all'assegno  alimentare  ha  affermato  che  la
normativa che ne escludeva la corresponsione non era incostituzionale
ne' discriminatoria  e  che,  peraltro,  le  ricorrenti  non  avevano
dimostrato  ne'  il  loro  stato  di  indigenza,  ne'  uno  stato  di
difficolta'   economica,   ne'   la   circostanza   che   percepivano
esclusivamente redditi da lavoro  dipendente  e  che,  nel  contratto
sanita'  Privata  AIOP  personale  non  medico  applicabile  ai  loro
rapporti, diversamente dal CCNL del comparto sanita', tale emolumento
non era neppure previsto; 
        - all'udienza del 30 giugno 2022 le parti hanno  discusso  la
vertenza e parte ricorrente ha evidenziato, in  particolare,  che  il
CCNL sanita' privata AIOP personale non medico prevede al titolo V un
assegno alimentare per il caso di sospensione cautelare. 
 
                               Osserva 
 
    Quanto all'ammissibilita' della  questione  di  costituzionalita'
sollevata in sede cautelare: 
        la Corte Costituzionale si e' ripetutamente espressa in senso
favorevole in quanto non risulti esaurita  la  potestas  judicandi  ,
circostanza che non ricorre nel caso di specie, venendo  emanata  con
separato atto contestualmente al  presente  provvedimento,  solo  una
misura cautelare interinale,  la  quale  e'  provvisoria  e  rimarra'
efficace fino alla Camera di Consiglio successiva  alla  restituzione
degli atti da parte  della  Corte  Costituzionale  ed  e'  quindi  da
intendersi   condizionata   agli    esiti    dello    scrutinio    di
costituzionalita' richiesta (in  tal  senso  Corte  Costituzionale  9
maggio 2013 n. 83 e Corte Costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10) 
    L'art. 4 ter comma 3 del D.L.n.  44/2021  conv.  dalla  legge  28
maggio 2021 n. 76 nella parte  in  cui  recita  "Per  il  periodo  di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominati" pone dubbi di compatibilita' con gli
articoli 2 e 3  della  Costituzione  e  pertanto  tale  questione  va
rimessa alla Corte Costituzionale. 
    Quanto alla rilevanza. 
    Entrambe le  ricorrenti,  ausiliarie  socio  assistenziali,  sono
addette al servizio di  assistenza  di  anziani  non  autosufficienti
della Residenza Socio Sanitaria convenuta e  quindi  sono  tenute  ad
adempiere l'obbligo vaccinale; 
    entrambe  le  ricorrenti  non   hanno   ritenuto   di   adempiere
all'obbligo vaccinale e non hanno allegato di versare  in  una  delle
ipotesi in cui la vaccinazione puo' essere omessa e differita; 
    entrambe le ricorrenti sono state sospese con decorrenza dal  ...
e la loro sospensione  dal  servizio  e'  prevista  ora  sino  al  31
dicembre 2022, stante la  proroga  introdotta  dal  Decreto-Legge  24
marzo 2022, n. 24 (in G.U. 24/03/2022, n.70) conv. con  modificazioni
con legge n. 19 maggio 2022 n.52; 
    R. M. , nubile, ha documentato in giudizio  di  aver  come  unica
fonte di sostentamento il proprio reddito da lavoro dipendente  e  di
vivere con  la  sorella,  R  M.  (affetta,  per  grave  malattia,  da
invalidita' con riduzione permanente della capacita' lavorativa oltre
74%) che percepisce esclusivamente un assegno di euro 495, 43  appena
sufficiente   per   sopperire   alle   mere    esigenze    alimentari
dell'invalida: 
        S. B. S. , nubile, ha documentato in giudizio di  avere  come
unica fonte di sostentamento il proprio reddito da lavoro  dipendente
e di dover provvedere da sola a mantenere ed a sostenere i  costi  di
cura del figlio, S. (di anni  ...  con  problemi  di  difficolta'  di
linguaggio), non riconosciuto dal padre naturale; 
    entrambe le ricorrenti non hanno percepito la retribuzione dal  e
non la potranno verosimilmente percepire sino alla data  di  scadenza
dell'efficacia dell'obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 , in quanto
non intendono adempiere ad esso; 
    entrambe le ricorrenti hanno evidenziato la impossibilita' di far
fronte, in assenza di reddito per un rilevante numero di  mensilita',
al proprio mantenimento ed a quello dei loro famigliari, alle  utenze
domestiche, alle visite ed alle necessita' che  si  verificano  nella
vita quotidiana; 
    le  ricorrenti  agiscono  in  via  di  urgenza  per  ottenere  il
riconoscimento  di  un  assegno  alitnentare  come  previsto  in  via
generale per i pubblici dipendenti dall'art. 82 del DPR n.3/1957  che
recita "All'impiegato sospeso e' concesso un  assegno  alimentare  in
misura non superiore alla meta' dello stipendio,  oltre  gli  assegni
per carichi di famiglia" e dall' art.  68  CCNL  comparto  sanita'  e
dall'art. 41  CCNL  sanita'  privata  AIOP  personale  non  medico  o
quantomeno per ottenere il versamento di un importo pari al 50% della
loro retribuzione a titolo di sussidio alimentare. 
    Cio' premesso, ritiene questo Giudice che: 
        l'art. 4 ter comma 3 del D.L. n.44/2021 conv. dalla legge  28
maggio 2021 n.76 appare inequivoco nello stabilire che per il periodo
di sospensione disposta  per  il  mancato  assolvimento  dell'obbligo
vaccinale " non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  od
emolumento comunque denominato"; 
        la locuzione " ne'  altro  compenso  od  emolumento  comunque
denominato" appare insuscettibile di un interpretazione che  consenta
di riconoscere alle ricorrenti l'assegno alimentare che e',  appunto,
un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa; 
        l'art. 4 ter comma 3 citato decreto e'  una  disposizione  di
carattere speciale e di conseguenza non pare percorribile  la  strada
dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata  sulla  base   di
parametri invocati dalla parte ricorrente e cioe' gli articoli 3 e 32
comma 2 della Costituzione ne' sulla base degli  articoli  2,4  della
Costituzione; 
        non pare neppure possibile riconoscere il diritto all'assegno
alimentare applicando in via analogica l'art. 82  D.P.R.  n.  3/1957,
ne' l'art. 68 CCNL di comparto  Sanita'  Pubblica  che  riconosce  al
dipendente sospeso  cautelarmente  in  caso  di  procedimento  penale
"un'indennita' pari al 50% dello  stipendio  tabellare,  nonche'  gli
assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di
anzianita', ove spettanti" essendo tali  disposizioni  specificamente
riferite alle sospensioni cautelari derivanti  da  violazioni  aventi
rilevanza  disciplinare  e  penale  dei  dipendenti  pubblici  e  del
comparto sanita'; 
        non e'  neppure  possibile  applicare  in  via  analogica  il
disposto dell'art. 41 del CCNL sanita'  privata  AIOP  personale  non
medico   che   recita    testualmente    "Al    dipendente    sospeso
cautelativamente e' concesso un assegno alimentare nella  misura  non
superiore alla meta' dello stipendio, oltre assegni  per  carichi  di
famiglia", essendo anch'esso specificamente riferito alle sospensioni
cautelari  derivanti  da  violazioni  aventi  rilevanza  disciplinare
elencate nella medesima disposizione contrattuale collettiva; 
        Solamente ove l'art. 4 ter comma 3 del D.L.n.  44/2021  conv.
dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in  cui  recita  "Per  il
periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento,  comunque  denominati"  venisse  ritenuta  non
conforme a Costituzione la domanda di un assegno  alimentare\sussidio
alimentare  pari  al  50%  della  retribuzione  da  ultimo  percepita
potrebbe trovare accoglimento  gia'  in  sede  cautelare  e  da  cio'
consegue la rilevanza della questione sollevata. 
 
               Quanto alla non manifesta infondatezza 
 
    l'assegno  alimentare  (un  emolumento  erogato  in  assenza   di
prestazione lavorativa) ha natura pacificamente assistenziale (  cfr.
Consiglio di stato sez. III -15 giugno 2015  n.  2939  Tar  Lombardia
Sez.  I  Milano,  16  maggio  2002  n.  2070)  essendo   generalmente
riconosciuto in caso di sospensione dal rapporto di lavoro per motivi
disciplinari  o  cautelari  ed  e'  stata  considerata  dalla   Corte
Costituzionale  misura  ragionevole  per  sopperire   alle   esigenze
alimentari del lavoratore sospeso nei casi in cui venga a mancare  la
corrispettivita' fra le prestazioni delle parti. Nella  ordinanza  n.
258\1988   si   afferma:    "    appare    ragionevole l'attribuzione
all'impiegato sospeso cautelarmene di un assegno alimentare in misura
non  superiore  alla  meta'  dello  stipendio  tenuto   conto   della
sospensione  dalla  prestazione  lavorativa  disposta   cautelarmente
nell'interesse   pubblico"   e   considerando   che   "il    precetto
costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha  riferimento  alla  tutela
del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali  venga
a mancare l'applicazione del principio  di  corrispettivita'  fra  le
prestazioni delle parti"; 
    esiste, peraltro, nel nostro ordinamento un  principio  generale,
ricavabile dal patto di solidarieta' sociale che e' posto  alla  base
della civile convivenza, per cui la  dignita'  di  ciascun  individuo
deve essere preservata assicurandogli i mezzi  necessari  per  vivere
(Corte costituzionale, 20 luglio 2021 n. I37, in tema di revoca delle
prestazioni assistenziali in favore di condannati per gravi reati; 20
luglio  2020  n.  152,  in  tema  di  incremento  delle  pensioni  di
invalidita';  21  giugno  2021  n.  126,  in  tema  di   reddito   di
cittadinanza),  il  quale  sembra   non   essere   stato   rispettato
dall'articolo 4 ter comma 3, del decreto legge 1 aprile 202I  n.  44,
convertito nella legge 28 maggio 202I n. 76 . Tale principio basilare
si ricollega direttamente alla tutela della dignita'  dell'individuo,
a prescindere dalla causa e dell'imputabilita' della stessa ad un suo
comportamento, lecito od illecito che sia; 
    l'art. 2 della Costituzione nel prevedere una particolare  tutela
dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali  ove  si
svolge la sua personalita' ( tra cui rientrano i  luoghi  di  lavoro)
non sembra permettere l'adozione di misure che possano arrivare  sino
al punto di ledere la  dignita'  della  persona  come  puo'  avvenire
quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per  far
fronte ai bisogni primari della vita. ( cfr. Corte Costituzionale  20
luglio 2021 n. 137). Come noto il diritto al lavoro  costituisce  una
delle  principali  prerogative  dell'individuo  su  cui   si   radica
l'ordinamento italiano che trova protezione nell'ambito dei principio
fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelata non solo
in quanto  strumento  attraverso  cui  ciascuno  puo'  sviluppare  la
propria personalita' potendo cosi' concorre al progresso materiale  e
spirituale della societa', ma innanzitutto in quanto  costituisce  il
mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo  famigliare
attraverso la giusta retribuzione iI diritto fondamentale  di  vivere
una esistenza libera e dignitosa. E' questo che si verifica nel  caso
in esame per tutto il personale che  opera  nell'ambito  sanitario  e
nelle residenze socio sanitarie che non abbia ritenuto di  vaccinarsi
essendo stata loro  sottratta  ogni  possibilita'  di  esercitare  la
propria attivita' lavorativa costituendo la  vaccinazione  "requisito
essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti
obbligati" ( ex art .4 ter co. 2 del  D.L.  n.  44/2021  conv.  dalla
legge 28 maggio 2021 n. 76.) e non potendo accedere a quegli istituti
che tutelano i lavoratori in caso di perdita  dell'occupazione  quali
l'indennita' di disoccupazione (conservando il posto di lavoro),  ne'
possono fruire, in quanto in eta' lavorativa, di  quelle  provvidenze
che presuppongono una determinata anzianita' anagrafica. In tal  modo
siffatti lavoratori perdono ogni  possibilita'  di  far  fronte  alle
esigenze basilari della vita non potendo fare affidamento  su  alcuna
forma di sostegno economico per un  periodo  temporalmente  rilevante
(ad oggi e, solo per loro, prorogato fino al 31 dicembre  2022).  Ne'
tale lesione appare giustificata dalla finalita'  di  "  tutelare  la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni  di  sicurezza  nella
erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza" ex art. 4 co. 1
D.L. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nell'ambito di una
situazione emergenziale, in quanto le conseguenze  che  esso  implica
nella sfera del dipendente non  vaccinato  (  via  via  irrigidite  a
seguito  delle  modifiche  apportate  dall'originaria   formulazione)
appaiono  eccessivamente  sproporzionate  e  sbilanciate  nell'ottica
della necessaria considerazione  degli  altri  valori  costituzionali
coinvolti tra cui la dignita' della persona umana; 
    la privazione automatica ed assoluta di ogni  forma  di  sostegno
economico per l'intera durata del periodo di sospensione dal servizio
sembra al sottoscritto  giudice  irragionevole  e  sproporzionata  in
riferimento al principio di tutela della dignita' dell'individuo,  di
cui all'articolo 2 della Costituzione.  Tale  automatismo  si  rivela
ancor piu' irragionevole nel caso del dipendente sospeso dal servizio
che, come le ricorrenti, sia impossibilitato a procurarsi  altrimenti
il reddito necessario per attendere alle ordinarie esigenze di vita; 
    la disposizione in esame si pone in contrasto anche con l'art.  3
della Costituzione in quanto, a fronte di una condotta non integrante
illecito ne' disciplinare ne' penale e che riguarda  una  fattispecie
introdotta in una fase emergenziale  ed  in  un  contesto  del  tutto
eccezionale, nega al personale  che  opera  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502
persino  la  corresponsione  di  quelle  indennita'  come   l'assegno
alimentare generalmente riconosciute dall'ordinamento  per  sopperire
alle  esigenze  alimentari  del  lavoratore  sospeso  anche   laddove
quest'ultimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari  per
fatti di oggettiva gravita' posto che cio' genera  una  irragionevole
disparita' di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno  posto
in essere condotte che,  proprio  per  previsione  legislativa,  sono
esenti da alcun tipo di rilievo.